ed efficienza dei macchinari, impianti fissi ed attrezzi antincendio 1. La responsabilita' della manutenzione e dell'efficienza degli impianti e materiali antincendio attinenti al servizio di macchina, nonche' dei macchinari e degli impianti fissi della nave (pompe da incendio, tubolature, valvole, mezzi per segnalazione incendi, ecc.) compete al direttore di macchina. 2. La responsabilita' della manutenzione e dell'efficienza degli attrezzi contro gli incendi, degli estintori portatili, eccetto quelli destinati ai locali macchine, e dei mezzi di comunicazione, propri del servizio antincendio, prescritti dal presente regolamento, compete all 'ufficiale preposto ai vigili del fuoco, o, sulle navi non provviste di squadra di vigili del fuoco, all'ufficiale alla sicurezza di cui all'Art. 202. 3. Il controllo sullo stato di manutenzione ed efficienza delle dotazioni e degli impianti fissi antincendio deve essere fatto almeno settimanalmente.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
