dell'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco 1. L'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco deve:

  • a)accertarsi, con frequenti ispezioni e prove, che tutto il materiale destinato alla prevenzione, alla segnalazione e alla estinzione degli incendi, esclusi gli impianti e materiali attinenti ai locali macchine, sia sempre mantenuto in ordine ed in efficienza;
  • b)verificare che tutti i segnali e le indicazioni riguardanti l'organizzazione antincendio non presentino deficienze;
  • c)curare l'addestramento dei vigili del fuoco e di tutto il personale all'appropriato impiego del materiale predetto. 2. L'istruzione del personale di macchina per i casi di emergenza, che prevedono l'impiego dello stesso personale nei locali macchina, deve essere curata d'intesa con il direttore di macchina.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art215 · fonte del testo