della squadra dei vigili del fuoco 1. La squadra dei vigili del fuoco di cui all'Art. 92 deve possedere particolare conoscenza della compartimentazione tagliafuoco della nave, degli impianti esistenti a bordo per la prevenzione, segnalazione ed estinzione degli incendi, nonche' dell'impianto di ventilazione, ed adempiere ai seguenti compiti:

  • a)provvedere affinche' tutto il materiale affidatole venga sempre tenuto in efficienza;
  • b)provare almeno una volta nelle ventiquattro ore l'efficienza dei telefoni, dei portavoce e delle suonerie che interessano il proprio servizio, come pure delle lampade elettriche portatili.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art212 · fonte del testo