delle navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico 1. Le navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico devono, a giudizio dell'ente tecnico:
- a)avere le scale delle immersioni di cui all'Art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, senza obbligo di indicazioni in piedi inglesi;
- b)soddisfare alle condizioni di cui alla parte II ovvero all'Art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, a seconda che non esercitino o esercitino la navigazione in zone riparate. ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle navi lagunari.))
Testo vigente dal 25 ottobre 2022
