delle navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico 1. Le navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico devono, a giudizio dell'ente tecnico:

  • a)avere le scale delle immersioni di cui all'Art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, senza obbligo di indicazioni in piedi inglesi;
  • b)soddisfare alle condizioni di cui alla parte II ovvero all'Art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, a seconda che non esercitino o esercitino la navigazione in zone riparate. ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle navi lagunari.))

Testo vigente dal 25 ottobre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1992 al 25 ottobre 2022. 15 parole aggiunte.

… n. 579, a seconda che non esercitino o esercitino la navigazione in zone riparate. aggiunto: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle navi lagunari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art67 · fonte del testo