contro gli incendi e mezzi di salvataggio 1. I rimorchiatori e le navi di salvataggio devono avere protezione contro gli incendi secondo le prescrizioni dell'Art. 87 del presente regolamento. 2. I mezzi di salvataggio dei rimorchiatori devono rispondere, in generale, alle pertinenti prescrizioni per la navi da carico.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
