(( (Norme applicabili alle navi adibite al trasporto di autoveicoli). 1. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite il 1° settembre 1984, o posteriormente, devono rispondere alle pertinenti norme della convenzione stessa. 2. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi di bandiera nazionale o straniera non soggette alla convenzione, devono rispondere agli emendamenti 81 della convenzione o, in alternativa, ai requisiti determinati con provvedimento del Ministero)).

Testo vigente dal 30 luglio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1992 al 30 luglio 2005. 280 parole tolte, 71 parole aggiunte.

tolto: per ilaggiunto: (Norme applicabili alle navi adibite al trasporto di autoveicoli tolto: 1. Sulle navi oggetto del presente titolo, la compartimentazione tagliafuoco, le sistemazioni fisse contro gli incendi, le dotazioni ed i mezzi mobili antincendio, la ventilazione, gli impianti e le apparecchiature elettriche, i mezzi di comunicazione ed i mezzi di sfuggita dei locali adibiti al trasporto di autoveicoli, compresi i locali da carico roll-on roll-off come definiti nella convenzione devono essere conformiaggiunto: ). 1. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite il 1° settembre 1984, o posteriormente, devono rispondere alle pertinenti norme della convenzione stessatolto: , per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico. 2. tolto: Un impianto automatico di segnalazione incendio, avente le caratteristiche stabilite nei regolamenti dell'ente tecnico, deve essere sistemato anche nei locali di categoria speciale, come definiti nella convenzione, di aggiunto: Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi tolto: da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il suddetto impianto deve essere sistemato anche nei locali di categoria speciale delle navi da passeggeri costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non sia previsto un servizio di guardia continuo durante il viaggio. 3. Nei locali di categoria speciale, nei locali autorimessa e negli interponti adibiti al trasporto di autoveicoli con combustibile nei serbatoi per la loro propulsione su navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento deve essere accertata l'efficienza dell'impianto automatico di segnalazione incendi che protegge i suddetti locali, mediante prova pratica di funzionamento da eseguirsi secondo modalita' a giudizio dell'ente tecnico. Qualora sia necessario, a seguito di tale prova, l'impianto deve essere modificato oppure integrato da un impianto avvisatore a fumo, entro il termine di tempo stabilito dall'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico. 4. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle navi da passeggeri straniere che toccano i porti italiani aggiunto: di bandiera nazionale o straniera non soggette alla convenzione, devono rispondere agli emendamenti 81 della convenzione o, in alternativa, ai requisiti determinati con provvedimento del Ministero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art175 · fonte del testo