addizionali 1. Le navi da passeggeri, che trasportano piu' di 36 passeggeri, provenienti da bandiera estera, costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e iscritte nelle matricole o nei registri nazionali posteriormente al 10 settembre 1980, abilitate alla navigazione nazionale o internazionale, oltre ad essere rispondenti alle prescrizioni del comma 2 dell'Art. 84 o dell'Art. 86, devono soddisfare almeno alle prescrizioni della parte F del capitolo II-2 della convenzione 1974, concernenti le navi costruite tra il 19 novembre 1952 e il 26 maggio 1965, anche se esse siano state costruite prima di tale periodo ed anche se dette prescrizioni comportino sostanziali alterazioni strutturali.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
