Ai fini di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le navi di cui all'articolo 2, sono sottoposte alle seguenti visite:

  • a)visita iniziale:
  • 1)per le navi o unita' mercantili nazionali nuove;
  • 2)per le navi da pesca nuove di lunghezza superiore ai 24 m;
  • b)visita periodica:
  • 1)per le navi o unita' mercantili nazionali esistenti di stazza lorda superiore a 200;
  • 2)per le navi da pesca esistenti di lunghezza superiore a 24 m;
  • c)visita occasionale:
  • 1)per le navi o unita' mercantili nazionali nuove ed esistenti;
  • 2)per le navi da pesca nuove ed esistenti;
  • 3)per le navi adibite al servizio di pilotaggio e per quelle adibite a servizio di rimorchio in ambito portuale;
  • 4)per le navi in regime di sospensione temporanea di bandiera;
  • 5)per le navi o unita' mercantili straniere. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, le visite di cui al comma 1 sono disposte dall'Autorita' marittima del compartimento marittimo di iscrizione della nave su richiesta dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, dell'armatore o di un suo rappresentante. Le visite sono eseguite dalla Commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 31, di seguito denominata Commissione territoriale. Le risultanze delle visite sono annotate in apposito documento conforme a modello approvato dal Ministero. Copia del documento e' conservata tra i documenti di bordo, a disposizione degli organi di vigilanza.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271~art18 · fonte del testo