di cui deve essere dotata la stazione radiotelegrafica 1. La stazione radiotelegrafica, oltre al giornale di cui all'Art. 160, deve essere dotata dei seguenti documenti:
- a)la licenza di esercizio corredata dal verbale di collaudo e dai verbali di ispezione;
- b)il certificato di ogni operatore;
- c)il codice internazionale dei segnali e i relativi allegati;
- d)l'elenco alfabetico degli indicativi di chiamata;
- e)la nomenclatura delle stazioni costiere;
- f)la nomenclatura delle stazioni di navi;
- g)la nomenclatura delle stazioni di radiorilevamento e che effettuano servizi speciali;
- h)il manuale ad uso dei servizi mobile marittimo e mobile marittimo via satellite, nonche' le disposizioni del presente regolamento riguardanti il servizio delle radiocomunicazioni a bordo delle navi;
- i)le tariffe telegrafiche dei Paesi ai quali la stazione trasmette piu' frequentemente radiotelegrammi;
- l)le istruzioni sul servizio dei telegrammi e dei radiotelegrammi;
- m)un disegno di massima del profilo longitudinale della nave da cui risultino, in scala o quotate, tutte le antenne di servizio e i cavi metallici componenti l'attrezzatura della nave, correnti nelle imme- diate vicinanze dell'antenna principale e con andamento sensibilmente parallelo ad essa;
- n)il quaderno contenente i dati delle calibrazioni dei radiogoniometri e dei controlli della loro esattezza e il registro dei rilevamenti radiogoniometrici;
- o)le monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione;
- p)lo schema elettrico dell'impianto radioelettrico di bordo, per le installazioni effettuate dopo il 14 gennaio 1968.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
