di cui deve essere dotata la stazione radiotelefonica 1. La stazione radiotelefonica, oltre al giornale di cui all'Art. 161, deve essere dotata dei seguenti documenti:
- a)la licenza di esercizio corredata del verbale di collaudo e dei verbali di ispezione;
- b)il certificato dell'operatore;
- c)il codice internazionale dei segnali e relativi allegati;
- d)il manuale ad uso dei servizi mobile marittimo e mobile marittimo via satellite oppure un estratto di esso contenente le informazioni concernenti il servizio radiotelefonico;
- e)le monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione;
- f)lo schema elettrico dell'impianto radioelettrico di bordo, per le installazioni effettuate dopo il 14 gennaio 1968;
- g)la nomenclatura delle stazioni costiere oppure un estratto di essa contenente le informazioni relative alle stazioni costiere radiotelefoniche nazionali e quelle estere, necessarie per l'esecuzione del servizio.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
