di cui deve essere dotata la stazione radiotelefonica 1. La stazione radiotelefonica, oltre al giornale di cui all'Art. 161, deve essere dotata dei seguenti documenti:

  • a)la licenza di esercizio corredata del verbale di collaudo e dei verbali di ispezione;
  • b)il certificato dell'operatore;
  • c)il codice internazionale dei segnali e relativi allegati;
  • d)il manuale ad uso dei servizi mobile marittimo e mobile marittimo via satellite oppure un estratto di esso contenente le informazioni concernenti il servizio radiotelefonico;
  • e)le monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione;
  • f)lo schema elettrico dell'impianto radioelettrico di bordo, per le installazioni effettuate dopo il 14 gennaio 1968;
  • g)la nomenclatura delle stazioni costiere oppure un estratto di essa contenente le informazioni relative alle stazioni costiere radiotelefoniche nazionali e quelle estere, necessarie per l'esecuzione del servizio.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art164 · fonte del testo