Art. 9 — Additivi già autorizzati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 2001 al 26 marzo 2021. 70 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In deroga all'articolo 3, comma 1, e' consentita l'immissione in circolazione degli additivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), gia' iscritti nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, anteriormente al 1 gennaio 1988 e indicati nell'allegato B; tali additivi sono autorizzati provvisoriamente in attesa che la Commissione europea riesamini le autorizzazioni, su istanza del richiedente, secondo le procedure previste dal presente regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-11-02;433~art9 · fonte del testo
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