Art. 10 — Tenori degli additivi e loro miscele
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 2001 al 26 marzo 2021. 235 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I tenori massimi e minimi stabiliti per taluni additivi si riferiscono ai mangimi completi con tasso di umidita' del 12 per cento, quando i regolamenti comunitari di autorizzazione non prevedono disposizioni particolari. Se la sostanza utilizzabile come additivo esiste anche allo stato naturale in talune materie prime del mangime, la parte di additivo da incorporare deve essere calcolata in modo che la somma degli elementi aggiunti e degli elementi presenti naturalmente non superi il tenore massimo previsto nei regolamenti comunitari di autorizzazione. Nelle premiscele e nei mangimi e' ammessa la miscelazione degli additivi unicamente se viene rispettata la compatibilita' fisico-chimica e biologica tra i componenti della miscela, in funzione degli effetti ricercati. Se non si tratta di una miscela oggetto di autorizzazione specifica in quanto additivo, non possono essere mescolati tra loro:
tolto: a) gli antibiotici e i fattori di crescita, sia che appartengano ad uno stesso gruppo, sia che appartengano ai due gruppi;
tolto: b) i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose, con gli antibiotici ed i fattori di crescita, quando gli stessi coccidiostatici esercitano, per una stessa categoria di animali, una funzione di antibiotico o di fattore di crescita;
tolto: c) i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose, se i loro effetti sono analoghi. La miscela di antibiotici, fattori di crescita, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose con microrganismi e' vietata a meno che nel regolamento comunitario di autorizzazione del microrganismo non sia ammessa tale miscela.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-11-02;433~art10 · fonte del testo
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