Art. 3 — Commissione consultiva
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 27 marzo 2025. 650 parole tolte, 14 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, e' istituita, nell'ambito del Ministero delle finanze, la commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. La nomina a componente della commissione degli esperti e' incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione. La commissione, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro ed a richiesta dello stesso, esprime pareri non vincolanti in materia di:
tolto: a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni e delle successive modificazioni;
tolto: b) determinazione iniziale e revisione biennale della commissione, dei compensi, dei rimborsi delle spese e degli interessi di cui all'articolo 61 spettanti ai concessionari:
tolto: c) procedure di conferimento delle concessioni:
tolto: d) vigilanza sulla attivita' dei concessionari, sull'efficienza ed economicita' delle gestioni, con facolta' propositiva in materia di sospensione cautelare dell'attivita' di gestione, di revoca e di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari, compresa la decadenza della concessione. La commissione esprime, altresi', i pareri su ogni altra questione attinente al servizio della riscossione. Nel provvedimento adottato dal Ministro deve essere fatta menzione della proposta e del parere della commissione, evidenziandone i relativi contenuti; ove il provvedimento sia adottato in difformita' dalla proposta o del parere, ne sono specificati i motivi. Ai fini della formulazione dei pareri e delle proposte di cui al comma 2, la commissione dispone la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle diverse forme di riscossione. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 4 e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni puo' consultare, anche a mezzo della segreteria stessa, singoli concessionari o rappresentanti delle categorie e puo' ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. L'affidamento degli incarichi di consulenza di cui al comma 5 e' disposto con provvedimento del Ministro, su proposta del presidente della commissione; gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso da corrispondere, in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso e' corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri indicati nel comma 1, in attivita' di servizio, ovvero in quiescenza da meno di due anni. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. La commissione e' convocata dal presidente. In caso di assenza o impedimento le funzioni di presidente sono svolte dal funzionario del Ministero delle finanze con qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, da quello con maggiore anzianita'. L'avviso di convocazione, con l'elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente. Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all'ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione presso l'Ufficio di segreteria. 10. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e i pareri e le proposte sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a giusti motivi, comporta decadenza dall'incarico. 11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti della commissione in misura adeguata alla qualita' e alla quantita' dell'impegno richiesto.aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;43~art3 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.