Art. 95 — Funzionamento della commissione
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 27 marzo 2025. 100 parole tolte, 14 parole aggiunte.
tolto: La commissione di cui all'articolo 94 si riunisce su convocazione del presidente ed ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione e sospensione degli iscritti e sulle altre questioni inerenti alla tenuta dell'albo. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri della commissione e le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Le norme per la formazione e la tenuta dell'albo e per gli esami di idoneita' alle funzioni di collettore sono fissate con decreto del Ministro delle Finanze.aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;43~art95 · fonte del testo
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