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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 27 marzo 2025. 472 parole tolte, 14 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Il servizio centrale provvede, con affidamento in concessione amministrativa, per ambiti territoriali, ai soggetti di cui all'articolo 31:

tolto: a) alla esazione dei tributi e delle altre somme di spettanza dello Stato o di altri enti pubblici non economici che, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, venivano riscossi tramite esattorie;

tolto: b) alla riscossione dei versamenti diretti dalle imposte sui redditi che, in base alla normativa vigente alla data indicata alla lettera a), erano effettuati presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato anche mediante delega alle aziende ed istituti di credito ed agli uffici postali, nonche' alla riscossione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, che erano effettuati mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermi restando, in alternativa, detti sistemi di versamento;

tolto: c) alla riscossione coattiva, in dipendenza di provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo, dell'imposta sul valore aggiunto, dalla imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonche' delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalita';

tolto: d) alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti per i servizi di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi temporanea di spazi ed aree pubbliche e delle tasse sulle concessioni degli enti locali, nonche' delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio relativo ai predetti tributi;

tolto: e) alla riscossione coattiva dei canoni e provenienti del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e dei relativi accessori;

tolto: f) alla riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate, nonche' dei contributi di spettanza degli enti locali. Restano ferme le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, attribuivano la riscossione dei tributi, penalita' ed accessori di cui al comma 1 ad uffici diversi da quelli finanziari e da quelli comunali. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati, puo' disporsi che il servizio centrale provveda alla riscossione di ogni altra entrata o credito dello Stato o di altri enti pubblici. Nell'ambito delle competenze stabilite nei commi 1, 2 e 3, il servizio centrale cura l'istruttoria dei provvedimenti di affidamento e revoca delle concessioni, nonche' di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 15 e di decadenza dei concessionari stabiliti dall'articolo 20, e dei provvedimenti di nomina del delegato provvisorio; vigila sulla regolarita' delle riscossioni; coordina l'attivita' dei concessionari con quella degli uffici finanziari; provvede agli adempimenti relativi alla definizione dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e le gestioni esattoriali e ricevitoriali alla data di cessazione delle gestioni medesime.aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;43~art2 · fonte del testo