Art. 3 — Scopi e attività
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2001 al 9 ottobre 2010. 253 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'agenzia assicura, secondo criteri di imprenditorialita', efficienza ed economicita', la gestione coordinata ed unitaria delle attivita' delle unita' produttive ed industriali della Difesa, di cui alla tabella c) allegata al decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, indicate con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, d'ora in avanti, rispettivamente "unita'" e "Ministro", il primo dei quali da adottare ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ai fini di cui al comma 1, con determinazione dell'amministrazione della Difesa sono individuati il patrimonio delle unita' da attribuire alla gestione dell'agenzia ed i beni da trasferire alla stessa. Per la definizione e per il perseguimento degli specifici obiettivi dell'agenzia, nonche' per la verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti, il direttore generale dell'agenzia stipula ogni tre anni con il Ministro stesso una convenzione ai sensi e con i contenuti previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 300 del 1999. In ragione di specifiche esigenze, la convenzione puo' essere modificata su proposta di entrambe le parti. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'agenzia, nel rispetto, in quanto applicabili, dei principi che regolano la concorrenza e il mercato, puo' stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati per la fornitura o l'acquisizione di beni e servizi, nonche' partecipare a consorzi anche internazionali e a societa' previa autorizzazione del Ministro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-15;424~art3 · fonte del testo
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