Art. 4 — Vigilanza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2001 al 9 ottobre 2010. 212 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'agenzia e' posta sotto la vigilanza del Ministro, che puo' esercitarla anche avvalendosi del Segretario generale della Difesa. Il Ministro, in particolare:
tolto: a) emana, anche sulla base degli elementi forniti dal direttore generale dell'agenzia, direttive generali in ordine al perseguimento degli obiettivi definiti nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e alla riorganizzazione delle unita', anche mediante accorpamento, e delle relative missioni;
tolto: b) approva, su proposta del direttore generale dell'agenzia, gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), il bilancio preventivo e' approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;
tolto: c) autorizza l'agenzia a partecipare, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, a consorzi anche internazionali e a societa' che operano nei settori imprenditoriali in cui opera l'agenzia;
tolto: d) puo' richiedere al direttore generale dell'agenzia dati e notizie sull'attivita' svolta e disporre ispezioni anche al fine di accertare l'osservanza delle direttive impartite ed il conseguimento dei risultati prefissati;
tolto: e) puo' indicare specifiche attivita' che l'agenzia deve intraprendere. I regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), in assenza di rilievi, diventano esecutivi trascorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione. Con riferimento al regolamento di contabilita', entro i predetti quarantacinque giorni il Ministro acquisisce il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-15;424~art4 · fonte del testo
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