Art. 1 — Scopi e definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 2010 al 9 ottobre 2010. 307 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Il presente regolamento concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l'accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attivita' di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonche' di incrementare l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi resi agli iscritti. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:
tolto: a) "casse militari":
tolto: 1) la Cassa ufficiali dell'Esercito, compresi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
tolto: 2) la Cassa ufficiali della Marina militare;
tolto: 3) la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare;
tolto: 4) il Fondo previdenza dei sottufficiali dell'Esercito, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
tolto: 5) la Cassa sottufficiali della Marina militare;
tolto: 6) la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;
tolto: b) "trattamenti previdenziali", le indennita' supplementari, i premi di previdenza, l'assegno speciale di cui alla lettera c), nonche' eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare iscritto d'ufficio alle casse militari;
tolto: c) "assegno speciale", l'emolumento vitalizio erogato dalla Cassa ufficiali dell'Esercito, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 371, agli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri in riserva o in congedo assoluto;
tolto: d) "fondi previdenziali", dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna delle separate gestioni previdenziali delle casse militari quali definite alla lettera a), preordinate all'erogazione delle indennita' supplementari o dei premi di previdenza, nonche' il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito, di cui al decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, preordinato all'erogazione sia dell'indennita' supplementare sia dell'assegno speciale;
tolto: e) "norme istitutive", le disposizioni di legge concernenti l'istituzione e la disciplina delle casse militari e dei fondi previdenziali di cui al presente articolo, nonche' i relativi regolamenti attuativi;
tolto: f) "Forze armate", il complesso delle forze militari costituito da Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-12-04;211~art1 · fonte del testo
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