Art. 6 — Norma di prima applicazione

In fase di prima applicazione del presente regolamento, le amministrazioni possono confermare l'attribuzione delle funzioni di comunicazione di cui all'articolo 2 e di informazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 al personale dei ruoli organici che gia' svolgono tali funzioni. La conferma puo' essere effettuata anche se il predetto personale e' sfornito dei titoli specifici previsti per l'accesso, e, relativamente all'esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale della iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti. Le amministrazioni, per la conferma dell'attribuzione delle funzioni gia' svolte dal personale in servizio, prevedono, sulla base dei modelli individuati dal successivo articolo 7, l'adozione di programmi formativi nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, della Scuola superiore delle pubblica amministrazione locale, del Formez, degli istituti e delle scuole di formazione esistenti presso le amministrazioni stesse, delle universita' ed istituti universitari e di altri soggetti pubblici e di societa' private specializzate nel settore. I programmi annuali della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Formez sono conseguentemente adeguati per far fronte prioritariamente alle esigenze formative previste dal presente regolamento. Le attivita' formative del personale in servizio sono portate a compimento dalle amministrazioni entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 1 E' esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di cui al comma 2 il personale in servizio, gia' in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 o che ha frequentato corsi di formazione in comunicazione pubblica di durata non inferiore a quelle previste dall'allegato A, lettera A), del presente regolamento, organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Formez, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, da universita' ed istituti universitari e altre scuole pubbliche nonche' strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato B al presente regolamento. I moduli formativi, relativi ai contenuti previsti nel percorso didattico di cui all'allegato A, gia' erogati dalle pubbliche amministrazioni potranno essere computabili sul piano quantitativo ai fini dell'assolvimento degli interventi formativi di cui al successivo articolo 7. Il personale confermato nell'esercizio delle funzioni di comunicazione ed informazione e' assegnato ad altre funzioni se non svolge, nel termine di cui al comma 3, il programma formativo previsto in relazione alla tipologia e al livello della funzione svolta presso l'amministrazione di appartenenza.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 19 dicembre 2003, n. 390

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Il D.P.R. 19 dicembre 2003, n. 390 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per il compimento delle attivita' formative per il personale che gia' esercita funzioni di informazione e comunicazione, previsto dall'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e' prorogato fino al 31 dicembre 2004".

Testo vigente dal 20 febbraio 2004

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 2001 al 20 febbraio 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 19 dicembre 2003, n. 390

    Il D.P.R. 19 dicembre 2003, n. 390 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per il compimento delle attivita' formative per il personale che gia' esercita funzioni di informazione e comunicazione, previsto dall'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e' prorogato fino al 31 dicembre 2004".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;422~art6 · fonte del testo