Art. 7 — Interventi formativi
Le strutture pubbliche e private chiamate a svolgere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'attivita' di formazione ed aggiornamento per il personale gia' in servizio presso gli uffici che si occupano di comunicazione ed informazione, definiscono i programmi formativi secondo quanto previsto nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Testo vigente dal 4 dicembre 2001
