Art. 1 — Ambito di applicazione
Il presente regolamento individua i titoli per l'accesso del personale da utilizzare per le attivita' di informazione e di comunicazione, disciplina i modelli formativi finalizzati alla qualificazione professionale del personale che gia' svolge le attivita' di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, e stabilisce i requisiti minimi dei soggetti privati e pubblici abilitati allo svolgimento di attivita' formative in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Testo vigente dal 4 dicembre 2001
