Art. 2 — Composizione della Commissione
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 novembre 2013, n. 142.
Abrogato dal 17 febbraio 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 novembre 2013, n. 142.
Abrogato dal 17 febbraio 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 2000 al 17 febbraio 2014. 312 parole tolte, 11 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: La Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, e' presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega per l'amministrazione civile ed e' composta:
tolto: a) dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, che svolge funzioni di vice presidente;
tolto: b) dal direttore centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari del Ministero dell'interno;
tolto: c) dal direttore centrale delle autonomie del Ministero dell'interno;
tolto: d) da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in problematiche organizzative e gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
tolto: e) da un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale dell'amministrazione civile. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in tema di problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
tolto: f) da un dirigente designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in tema di problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
tolto: g) da un dirigente, esperto nelle materie finanziarie, organizzative e gestionali degli enti locali, designato dal Ministero delle finanze;
tolto: h) da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);
tolto: i) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);
tolto: j) da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (U. N.C.E.M.). 2. Per ciascun componente, ad eccezione del presidente, del vicepresidente e dei direttori centrali, viene designato un supplenteaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2013, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-13;420~art2 · fonte del testo
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