Art. 1
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Composizione della Commissione). - 1. La Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, e' presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega per l'amministrazione civile ed e' composta:
- a)dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, che svolge funzioni di vice presidente;
- b)dal direttore centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari del Ministero dell'interno;
- c)dal direttore centrale delle autonomie del Ministero dell'interno;
- d)da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in problematiche organizzative e gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
- e)da un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale dell'amministrazione civile. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in tema di problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
- f)da un dirigente designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in tema di problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
- g)da un dirigente, esperto nelle materie finanziarie, organizzative e gestionali degli enti locali, designato dal Ministero delle finanze;
- h)da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);
- i)da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);
- j)da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (U.N.C.E.M.). 2. Per ciascun componente, ad eccezione del presidente, del vicepresidente e dei direttori centrali, viene designato un supplente".
Testo vigente dal 4 ottobre 2000
