Art. 2 — Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
Continua ad operare per la durata indicata nell'articolo 9 e nella composizione indicata nei commi 2 e 3 la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, di seguito denominata: "Commissione". ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183)). I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
Testo vigente dal 24 novembre 2010
