Art. 6 — Documentazione a corredo della domanda
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1995 al 16 settembre 2003. 287 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Alla domanda di autorizzazione di cui all'art. 5 deve essere acclusa la seguente documentazione:
tolto: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, laddove esistente;
tolto: b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' conforme all'allegato E per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
tolto: c) attestato dell'avvenuto versamento del contributo o dei contributi, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, a rimborso degli oneri sostenuti. Fermo restando il divieto di effettuare la semplice rivendita di capacita' di circuiti affittati di cui all'art. 3, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, il fornitore del servizio che abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 3, prima di attivare il servizio deve presentare, per ciascun gruppo chiuso di utenti, la relativa documentazione. Questa deve consentire: l'indicazione dell'interesse che lega tra di loro i soggetti ai sensi dell'art. 2; la specificazione dell'elenco dei componenti del gruppo e dell'ubicazione delle apparecchiature terminali, nonche' se queste ultime siano attestate a collegamenti diretti ovvero a collegamenti commutati della rete; in quest'ultimo caso devono essere forniti i numeri di abbonato. Il Ministero comunica entro sessanta giorni il nulla-osta all'avvio del servizio ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego; trascorso tale termine, il nulla-osta si intende accordato. Il termine e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve comunicare ogni variazione dell'elenco di cui al medesimo comma 2, debitamente documentata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-09-04;420~art6 · fonte del testo
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