Art. 41 — Convenzioni
Qualora, per il ridotto numero dei conviventi o per altri motivi, l'Amministrazione non ritenga di autorizzare l'istituzione di una mensa non obbligatoria di servizio o decida la soppressione di una gia' esistente, il relativo servizio puo' essere assicurato mediante convenzioni stipulate con altre Amministrazioni dello Stato o enti pubblici o esercizi privati dai prefetti, dai commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.
Testo vigente dal 24 ottobre 1992
