Qualora, per il ridotto numero dei conviventi o per altri motivi, l'Amministrazione non ritenga di autorizzare l'istituzione di una mensa non obbligatoria di servizio o decida la soppressione di una gia' esistente, il relativo servizio puo' essere assicurato mediante convenzioni stipulate con altre Amministrazioni dello Stato o enti pubblici o esercizi privati dai prefetti, dai commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Testo vigente dal 24 ottobre 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417~art41 · fonte del testo