Art. 34 — Custodia del denaro e dei valori

Il denaro e gli altri valori debbono essere custoditi in cassaforte. Gli oggetti e i valori di proprieta', che la commissione ritenga di affidare al cassiere, sono da questi ricevuti dietro ordine scritto del coordinatore generale. La cessazione della custodia deve essere eseguita con le stesse modalita'.

Testo vigente dal 22 dicembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442~art34 · fonte del testo