Per i contratti di cui al comma 1 dell'art. 12, l'Amministrazione della pubblica sicurezza si avvale di capitolati generali d'oneri, anche di altre Amministrazioni, approvati previo parere del Consiglio di Stato. Per le materie non previste dai capitolati generali o quando la specificita' della fornitura o del servizio lo richieda, l'Amministrazione puo' predisporre capitolati speciali d'oneri, da sottoporre al preventivo parere del comitato di cui all'art. 22. I capitolati generali d'oneri possono non essere allegati ai contratti, purche' in essi se ne faccia esplicita menzione. I particolari tecnici per ogni provvista o lavoro, ove non indicati nei capitolati d'oneri, debbono essere specificati nel contratto; possono omettersi, in tutto o in parte, quando il contratto prevede l'accettazione della provvista o lavoro in base a descrizione tecnica o campione approvati dall'Amministrazione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417~art17 · fonte del testo