Art. 4 — Procedimento
Il ricevimento della domanda di cui all'articolo 3 equivale ad avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Responsabile del procedimento, salva diversa comunicazione, e' il dirigente preposto all'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), presso il quale si puo' prendere visione degli atti del procedimento. Entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda il capo del Dipartimento dello spettacolo provvede con proprio decreto in merito alle domande di premio, e ne da' comunicazione agli interessati, entro i successivi quindici giorni, indicando, in caso di concessione del premio, la ulteriore documentazione eventualmente necessaria per procedere alla liquidazione.
Testo vigente dal 18 gennaio 2001
