Art. 4 — Avvio del procedimento

Il collegio quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dagli uffici, eventualmente a seguito degli atti di cui all'articolo 3, gli estremi di un possibile intervento da parte dell'Autorita' per l'esercizio delle competenze alla stessa affidate dalla legge, delibera l'avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento di propria competenza. La decisione di avvio del procedimento indica gli elementi essenziali gia' acquisiti, il responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale puo' prendersi visione degli atti del procedimento, il termine entro cui puo' essere richiesta l'audizione finale di cui al comma 5 dell'articolo 10, il termine di conclusione del procedimento. La decisione di avvio del procedimento e' comunicata ai soggetti diretti destinatari del provvedimento adottabile a conclusione del procedimento ed agli altri soggetti che hanno presentato gli atti di cui all'articolo 3, contenenti elementi utili all'istruttoria, ed hanno un interesse diretto, immediato e attuale all'esito del procedimento. Dell'avvio del procedimento e' data, altresi', notizia con la pubblicazione della decisione sul bollettino o attraverso le ulteriori modalita' anche telematiche, definite dall'Autorita' con proprio regolamento.

Testo vigente dal 27 giugno 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244~art4 · fonte del testo