Art. 3 — Ufficio e persona responsabili del procedimento

L'ufficio responsabile del procedimento e' l'unita' organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Responsabile del procedimento e' il dirigente preposto alla unita' di cui al comma 1 od altro funzionario dallo stesso incaricato. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria.

Testo vigente dal 23 ottobre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284~art3 · fonte del testo