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Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2001 al 2 febbraio 2006. 275 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Il responsabile del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 5 con riguardo all'ipotesi di domande concorrenti, cura l'istruttoria verificando i requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti alla luce della normativa vigente e la rilevanza, sotto il profilo dell'interesse pubblico, dell'utilizzo proposto. Per i beni immobili di interesse storico o artistico la concessione e' sottoposta alla preventiva autorizzazione del competente soprintendente regionale per i beni e le attivita' culturali, nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283. Il dirigente dell'ufficio competente, su proposta del responsabile del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ove ravvisi la necessita' di un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, o a fini di acquisizione di intese, assensi, nulla-osta o pareri comunque denominati, o su motivata richiesta delle amministrazioni interessate. All'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 3, o dalla ricezione dell'autorizzazione di cui al comma 2, formula all'organo competente ai sensi dell'articolo 2, una proposta motivata corredata dall'indicazione, in caso di esito positivo, della durata della concessione o locazione, degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso o locato, del canone reputato congruo in rapporto alla rilevanza dell'attivita' svolta dal richiedente ed all'entita' delle opere di manutenzione straordinaria che questi si impegna a eseguire. L'organo competente adotta gli atti di cui all'articolo 2 nel termine di quindici giorni dalla ricezione della relativa proposta. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la domanda si intende non accolta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-08;41~art4 · fonte del testo