1. Alle candidate ammesse al colloquio e' data comunicazione, almeno venti giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova d'esame. 2. Il colloquio verte sulle seguenti materie: diritto penale e processuale penale, con particolare riguardo agli aspetti attinenti ai compiti di istituto, nozioni di diritto pubblico, diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza e nozioni di medicina legale. 3. Il colloquio si intende superato se la candidata consegue una votazione non inferiore a punti 30/50. 4. La votazione massima attribuibile al colloquio e' di 50 punti.

Testo vigente dal 17 settembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-25;406~art6 · fonte del testo