1. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 2. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna riportato. 3. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, viene affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero dell'interno. 4. La candidata che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere il colloquio, e' esclusa dal concorso con decreto motivato dal Ministro dell'interno.

Testo vigente dal 17 settembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-25;406~art7 · fonte del testo