Art. 2
1. Il concorso di cui all'art. 1 e' indetto, per un periodo di 10 anni, a decorrere dal 25 giugno 1982, entro il mese di febbraio di ogni anno per i posti che si sono resi disponibili al 31 dicembre precedente, con decreto del Ministro dell'interno, il quale indica:
- a)il numero dei posti messi a concorso;
- b)i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- c)i documenti prescritti;
- d)le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione;
- e)i programmi, nell'ambito delle materie di cui all'art. 6, comma 2, ed il diario delle prove di esame;
- f)ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
Testo vigente dal 17 settembre 1988
