Il candidato e' ammesso al colloquio quando il punteggio di cui all'articolo 116, rapportato in decimi, non risulti inferiore a tre decimi. Ai candidati ammessi al colloquio e' data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova d'esame. Per lo svolgimento della prova si applicano le norme di cui all'articolo 94. Il colloquio verte su nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale, sui metodi e sulla organizzazione del trattamento penitenziario e sull'ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a sei decimi.

Testo vigente dal 20 novembre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443~art117 · fonte del testo