Art. 117 — Colloquio
Il candidato e' ammesso al colloquio quando il punteggio di cui all'articolo 116, rapportato in decimi, non risulti inferiore a tre decimi. Ai candidati ammessi al colloquio e' data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova d'esame. Per lo svolgimento della prova si applicano le norme di cui all'articolo 94. Il colloquio verte su nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale, sui metodi e sulla organizzazione del trattamento penitenziario e sull'ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a sei decimi.
Testo vigente dal 20 novembre 1992
