Art. 8 — Sedi degli esami
Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali, i licei linguistici di cui all'articolo 363, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, limitatamente ai candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti. Sede d'esame dei candidati esterni, salvo quanto previsto dall'articolo 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soltanto gli istituti statali ed i licei linguistici di cui al comma 1. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali di corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati di cui al comma 2 gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. Qualora il numero delle domande presentate da candidati esterni sia eccessivo rispetto alle possibilita' ricettive di ciascun istituto, il Provveditore agli studi, di intesa con i capi di istituto interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano altri istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe intese con i competenti Provveditori agli studi. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti con uno specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui ai commi 3 e 4, il Provveditore agli studi puo' disporre che le prove di esame si svolgano anche in altri istituti o scuole anche di tipo diverso, della provincia di competenza, ivi compresi eventualmente quelli non impegnati in esami di Stato. Per i candidati degenti in luogo di cura e detenuti il Provveditore agli studi valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica, autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunita', a spostarsi presso le suddette sedi. In tal caso, le prove scritte sono effettuate di norma nella sessione suppletiva. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e' individuata dal Provveditore agli studi della provincia ove e' presentata la domanda di ammissione agli esami. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi di esame stabilite per i candidati. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62
2Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, ha disposto (con l'art. 26, comma 6, lettera a)) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: [...] le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8".
Testo vigente dal 31 maggio 2017
