Art. 2
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, si procedera' alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche di cui alla citata tabella A, dei contingenti dei profili professionali, nonche' del contigente delle qualifiche dirigenziali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi decentrate dell'Amministrazione.
Testo vigente dal 5 gennaio 2001
