Art. 1
Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sono determinate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto e che sostituisce la tabella A, quadri 1, 2 e 3, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1997.
Testo vigente dal 5 gennaio 2001
