Art. 2
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, si procedera' alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche previste nelle allegate tabelle A e B, dei contingenti dei profili professionali.
Testo vigente dal 7 aprile 2004
