Art. 2
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, si procedera' alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche previste nell'allegata Tabella A, dei contingenti nei profili professionali, nonche' del contingente delle qualifiche dirigenziali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche dell'Amministrazione.
Testo vigente dal 21 dicembre 2002
