Art. 66 — Casi particolari
Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e' sordo, muto, o comunque impedito a comunicare, l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio. (( Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile non conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e' sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'ufficiale dello stato civile costituisce l'unione civile o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte e darle comunicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra le parti. )) Nei casi ((di cui ai commi 1 e 1-bis)) l'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la celebrazione del matrimonio ((e per la costituzione dell'unione civile)).
Testo vigente dal 11 febbraio 2017
