Art. 51 — Dichiarazioni
Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza, la loro liberta' di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinita', di adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice civile, se gli sposi hanno gia' contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e puo' acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Testo vigente dal 30 dicembre 2000
