I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio e' avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalita' indicate nel comma 1. Per i membri di una stessa famiglia si puo' provvedere con unico decreto.

Testo vigente dal 30 dicembre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396~art94 · fonte del testo