Art. 4 — Scuole regionali ed interregionali
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 gennaio 2008, n. 27.
Abrogato dal 19 febbraio 2008
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 gennaio 2008, n. 27.
Abrogato dal 19 febbraio 2008
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1998 al 19 febbraio 2008. 393 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il Consiglio istituisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 79, della legge una o piu' scuole regionali ed interregionali per la specializzazione e l'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali e di dirigenti delle amministrazioni locali. I direttori delle scuole di cui al comma 1, scelti tra esperti di comprovata professionalita' nel settore della formazione e della pubblica amministrazione, sono nominati dal presidente dell'Agenzia, su proposta del direttore della Scuola, previa deliberazione del comitato tecnicoscientifico, e, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o nelle altre forme previste dai rispettivi ordinamenti, per la durata dell'incarico presso la Scuola. L'incarico di direttore ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. Per tale incarico ai direttori spetta, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, il trattamento economico relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza, eventualmente incrementato di un'indennita' stabilita dal Consiglio nel limite massimo del venti per cento del trattamento economico fondamentale previsto per il segretario generale di classe 1/ B. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio sulla base di quello previsto per i segretari generali di classe 1/ B, eventualmente incrementato dell'indennita' stabilita dal Consiglio nel suddetto limite massimo. Tale indennita' puo' essere incrementata non oltre il venti per cento per le scuole interregionali e per quelle istituite nelle regioni di maggior rilievo per dimensioni e popolazione. I direttori delle scuole regionali ed interregionali formulano proposte al direttore della Scuola per la definizione dei piani di studio e dei programmi didattici e per la stipula delle convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 5, comma 3. Il Consiglio puo', per gli stessi fini di cui al comma 1, deliberare di concludere convenzioni con la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, le universita', il Formez, nonche' gli altri istituti, enti e societa' di formazione e di ricerca pubblici e privati, che presentino i necessari requisiti di organizzazione e qualificazione professionale. Il Consiglio, in base alle valutazioni del comitato tecnicoscientifico della Scuola, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera c), del presente regolamento, riconosce, con propria delibera, la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, fino all'emanazione di una eventuale diversa disciplina in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 2008, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-20;396~art4 · fonte del testo
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