Art. 3 — Personale della Scuola
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 gennaio 2008, n. 27.
Abrogato dal 19 febbraio 2008
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 gennaio 2008, n. 27.
Abrogato dal 19 febbraio 2008
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1998 al 19 febbraio 2008. 409 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'organizzazione didatticoscientifica della Scuola e' stabilita dal direttore, sulla base dei criteri deliberati dal comitato tecnicoscientifico. Per l'espletamento della propria attivita' la Scuola si avvale di personale docente e non docente. Su proposta del direttore, previa deliberazione del comitato tecnicoscientifico, il Consiglio puo' disporre l'affidamento di incarichi di docenza annuali, per l'insegnamento delle discipline fondamentali per l'attivita' didattica della Scuola, tenendo conto dell'utilita' economica per la gestione nonche' dei criteri definiti in sede di revisione delle attribuzioni e delle organizzazioni delle scuole delle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge. Tali incarichi possono essere affidati ad appartenenti ad una delle seguenti categorie: professori universitari di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, dirigenti delle amministrazioni statali e degli enti locali, segretari comunali e provinciali, nonche' esperti delle discipline professionali e di base. L'incarico e' attribuito con decreto del direttore. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato tecnicoscientifico, con decreto del direttore, sono attribuiti gli incarichi di insegnamento nelle discipline professionali a docenti universitari, a magistrati, a segretari comunali e provinciali, a funzionari delle pubbliche amministrazioni, nonche' ad esperti del settore pubblico e di quello privato. Il trattamento economico dei docenti della Scuola e' determinato dal Consiglio, tenendo conto anche di quello stabilito per i docenti delle altre scuole istituite per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dirigenziale e direttivo delle amministrazioni pubbliche, o delle scuole di organizzazione aziendale presso le universita', in misura comunque non superiore a quanto corrisposto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai propri docenti. Il contingente numerico del personale non docente da adibire alle attivita' permanenti di organizzazione e gestione della Scuola e' stabilito dal Consiglio, con propria deliberazione, nel numero massimo di quaranta unita'. Il contingente stesso puo' essere aumentato, con provvedimento adottato dal Consiglio, su proposta del direttore, in relazione alle esigenze connesse all'istituzione delle scuole regionali ed interregionali di cui all'articolo 4, nei limiti derivanti dalle disponibilita' di bilancio ed in una percentuale massima di maggiorazione non superiore ad un terzo, per ciascuna scuola. Per le attivita' di organizzazione e di gestione, la Scuola puo' avvalersi, per particolari, motivate esigenze, di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita' e di personale distaccato o comandato dagli enti pubblici ed in particolare dagli enti locali. Tale personale conserva il trattamento giuridico ed economico del comparto di appartenenza. La spesa relativa al trattamento economico del personale comandato o distaccato da enti pubblici e' posta a carico del bilancio della Scuola.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 2008, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-20;396~art3 · fonte del testo
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