Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1998 al 19 febbraio 2008. 585 parole tolte, 11 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: La Scuola ha un direttore e un comitato tecnicoscientifico. Il direttore, scelto tra esperti di formazione e di pubblica amministrazione di comprovata professionalita', e' nominato dal presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia di seguito denominato "Consiglio". Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Con le medesime modalita' e' nominato, tra i predetti esperti, un vice direttore che coadiuva il direttore nell'espletamento dei propri compiti e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza. Il direttore e il vice direttore, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o nelle altre forme previste dai rispettivi ordinamenti, per la durata dell'incarico presso la Scuola. Il direttore:

tolto: a) e' responsabile del funzionamento complessivo e dell'organizzazione della Scuola, in particolare per quanto concerne lo svolgimento dell'attivita' didatticoscientifica;

tolto: b) convoca e presiede il Comitato tecnicoscientifico;

tolto: c) delibera e stipula le convenzioni di cui al presente regolamento;

tolto: d) esercita tutte le attribuzioni non espressamente attribuite alla competenza di altri soggetti, adottando i relativi atti;

tolto: e) adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni del Comitato tecnicoscientifico. Al direttore ed al vice direttore compete, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, purche' autorizzati dalle stesse, il trattamento economico relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza, eventualmente incrementato di una indennita' stabilita dal Consiglio nel limite massimo del quaranta per cento del trattamento economico fondamentale previsto per il segretario generale di classe 1 A. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio sulla base di quello previsto per i segretari generali di classe 1 A, eventualmente incrementato dell'indennita' stabilita dal Consiglio nel suddetto limite massimo. Il comitato tecnicoscientifico e' composto dal direttore, che lo presiede e da sei componenti, dotati di comprovata esperienza e professionalita' in materia di formazione, di organizzazione e di funzionamento della pubblica amministrazione e in materie relative al sistema delle autonomie locali. I componenti sono scelti tra le seguenti categorie: professori universitari di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, segretari comunali e provinciali, dirigenti statali, dirigenti degli enti locali, e dirigenti dell'imprenditoria pubblica e privata. I componenti del comitato tecnicoscientifico sono nominati dal presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio e durano in carica quattro anni. L'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. Ai componenti del comitato e' riconosciuto per ogni seduta, un gettone di presenza stabilito dal Consiglio con propria deliberazione, nella misura massima di centocinquantamilalire che puo' essere adeguato alla misura del compenso stabilito per i componenti dei corrispondenti organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, se piu' favorevole. Sono demandati al comitato tecnicoscientifico, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio:

tolto: a) la programmazione didattica della Scuola e dell'attivita' delle scuole regionali ed interregionali di cui all'articolo 4, nonche' la definizione dei piani di studio per i corsi di abilitazione e di formazione, tenendo conto delle esigenze di formazione segnalate dagli organismi interessati;

tolto: b) la definizione dei criteri e delle modalita' di svolgimento delle prove di esame;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: c) la formulazione di proposte per il riconoscimento dell'idoneita' degli organismi convenzionati di cui agli articoli 4 e 5.

tolto: d) lo svolgimento di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente regolamento. La valutazione della qualita' e dei risultati dell'attivita' formativa e' effettuata secondo i criteri che verranno definiti in sede di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 2008, N. 27

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-20;396~art2 · fonte del testo