Art. 61 — Modifiche al programma dei lavori
1. Qualora il titolare della concessione intenda apportare modifiche rilevanti al programma di lavoro, deve sottoporre il nuovo programma all'Amministrazione che decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. 2. Qualora il nuovo programma comporti significative variazioni allo studio di valutazione, di cui all'art. 11 della legge, il titolare e' tenuto ad adeguare la documentazione precedentemente presentata che sara' trasmessa alle amministrazioni competenti ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni.
Testo vigente dal 13 dicembre 1991
