Art. 37 — Programma di ripristino finale

1. Il concessionario deve presentare all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e alla Sezione competente, almeno un anno prima della scadenza definitiva del titolo, un programma dettagliato di ripristino finale delle aree interessate dai lavori. 2. Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere delle altre amministrazioni dello Stato interessate e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, approva il programma e stabilisce eventuali prescrizioni.

Testo vigente dal 13 dicembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395~art37 · fonte del testo