1. Il titolare della concessione di coltivazione che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente, senza apporvi condizione alcuna. 2. Alla dichiarazione di rinuncia devono essere allegati un dettagliato programma di ripristino finale delle aree interessate dai lavori e una relazione tecnica conclusiva sui lavori effettuati, sui risultati conseguiti, sulle produzioni e sulle utilizzazioni realizzate nell'ambito della concessione, nonche' sulle motivazioni che inducono il concessionario alla rinuncia. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisiti i pareri delle altre amministrazioni dello Stato interessate, approva il programma di ripristino e stabilisce eventuali prescrizioni. 4. In merito alla rinuncia provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto di accettazione, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia e previa verifica degli adempimenti relativi alla sicurezza ed alla tutela ambientale. 5. E' comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Testo vigente dal 13 dicembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395~art60 · fonte del testo